Art. 8.
(Fase sperimentale).

      1. Fino all'effettiva istituzione del contributo di solidarietà di cui all'articolo 3, è avviata una fase sperimentale del Fondo della durata di un anno.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.